Il Datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati alle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze. L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
In materia di sicurezza sul lavoro, l’Art. 46 c.2 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo per il Datore di Lavoro di adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
I contenuti della formazione degli Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio sono stabiliti dal D.M. 10/03/1998 criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro che classifica le aziende (ed i corsi adeguati) in tre livelli di rischio:
- rischio basso – corso della durata di 4 ore;
- rischio medio – corso della durata di 8 ore;
- rischio elevato – corso della durata di 16 ore.
Rientrano nelle attività a rischio basso, in genere, gran parte di quelle aziende in cui le sostanze presenti sono scarsamente infiammabili e le condizioni di utilizzo e le attività offrono scarsa possibilità di sviluppare focolai e fiamme libere
La nostra consulenza prevede
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Corsi di formazione per addetti alle emergenze: Primo soccorso e Antincendio.
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