
Studio Zeta organizza corsi di Primo Soccorso in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 388/03. Il Decreto in questione evidenzia l’obbligo di frequenza dello specifico corso col fine di garantire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l’attuazione delle misure di Primo Soccorso.
Un ulteriore obbligo del Datore di lavoro, definito dal D.Lgs. 81/08, consiste nel dover designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure per la prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Infine, per l’Art.37 del D.Lgs.81/08, l’Addetto al Primo Soccorso deve essere adeguatamente e specificatamente formato, informato ed addestrato alla sua mansione.
I contenuti della formazione degli Addetti al Primo Soccorso sui luoghi di lavoro sono stabiliti dal D. M. 388/03, Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale con la distinzione in tre tipologie delle aziende (analogamente alla normativa antincendio) in funzione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori:
Aziende Gruppo A:
I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Aziende Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Aziende Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Nel Tipo C possono rientrare ad esempio le aziende che possiedono un numero di lavoratori inferiore a 3, che non svolgono un’attività industriale a rischio di incidente rilevante e non appartenenti (o riconducibili) a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro.
Le attività contenute in questo elenco non esaustivo, possono rientrare nel Tipo C:
- Uffici ed altre attività analoghe;
- Istruzione e ricerca, sanità e servizi sociali;
- Attività commerciali, di confezionamento, di strumenti ed apparecchi…
La nostra consulenza prevede
Corsi certificati e docenti qualificati.
Corsi di formazione per addetti alle emergenze: Primo soccorso e Antincendio.
Corsi in presenza svolti in aule attrezzate.
Corsi di formazione, informazione e addestramento per le varie figure previste dall’organigramma della sicurezza: RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti.
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Corsi svolti on line in modalità e-learning