RLS

Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), è la figura eletta in Azienda avente il compito di rappresentare i lavoratori per quanto concerne la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti fondamentali:

  1. Diritto all’informazione;
  2. Diritto alla formazione;
  3. Diritto alla partecipazione;
  4. Diritto al controllo.

Per l’esercizio di tali diritti è necessario che il RLS:

  1. Abbia libero accesso ai luoghi di lavoro;
  2. Venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all’organizzazione, programmazione ed attuazione delle attività di prevenzione nell’azienda o nell’unità produttiva in cui opera;
  3. Possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione;
  4. Sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi;
  5. Possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;
  6. Possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in generale, avanzare proposte di adozione di misure di prevenzione idonee alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
  7. Possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza (ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08);
  8. Riceva un’adeguata formazione specifica aggiunta;
  9. Si rivolga alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro e quello di ricevere o attingere informazioni dettagliate sui rischi presenti in azienda, ha lo scopo di permettere ai RLS di elaborare e formulare (con cognizione di causa) proposte e programmi di miglioramento delle misure di prevenzione, e di informare i lavoratori sui livelli di sicurezza presenti in azienda.

Nelle aziende fino a 15 dipendenti il RLS viene eletto all’interno dell’organizzazione stessa senza l’obbligo di avvalersi delle liste sindacali. Per aziende con più di 15 dipendenti il RLS deve essere scelto tra i rappresentanti sindacali.

Il RLS riceve una formazione specifica aggiunta (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08) della durata di 32 ore. Ha l’obbligo, inoltre, di un aggiornamento periodico, la cui durata non deve essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La nostra consulenza prevede

Corsi certificati e docenti qualificati.

Corsi di formazione per addetti alle emergenze: Primo soccorso e Antincendio.

Corsi in presenza svolti in aule attrezzate.

Corsi di formazione, informazione e addestramento per le varie figure previste dall’organigramma della sicurezza: RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti.

Formazione del personale effettuato presso la vostra sede aziendale.

Corsi svolti on line in modalità e-learning